statuto
“A.U.S.I. a.p.s. – Associazione Umbra Stomizzati ed Incontinenti”
STATUTO
1. A.U.S.I a.p.s.
E’ costituita un’associazione denominata “A.U.S.I.” Associazione Umbra Stomizzati ed Incontinenti; fondata sui principi della solidarietà sociale e sul volontariato, caratterizzata dalla partecipazione di tutti i soci alle istanze dell’Associazione. L’associazione aderisce alla Federazione delle Associazioni Incontinenti e Stomizzati con sede legale in Milano e Segreteria Nazionale in Via San Marino 10 Torino; ma può anche aderire ad altre associazioni aventi finalità analoghe.
L’A.U.S.I è una associazione di promozione sociale.
2. Sede legale
L’associazione ha sede legale in Via Claudio Cherubini n. 2 cap. 060129 Perugia. La durata dell’associazione è illimitata e connessa all’esistenza della problematica.
3. Finalità
L’associazione è indipendente, apartitica, non ha fini di lucro ed è fondata sul volontariato. Le prestazioni fornite dagli aderenti volontari e quelle fornite dall’associazione sono gratuite, salva diversa disposizione dell’assemblea ordinaria o, in caso di urgenza, dal consiglio direttivo fino alla convocazione della prossima assemblea ordinaria annuale.
I fini preposti sono:
a- riunire ed organizzare in forma libera e democratica tutti gli stomizzati, inclusi i ricanalizzati, gli incontinenti, i portatori di malattie infiammatorie croniche, i medici, gli infermieri, i tecnici della riabilitazione e tutte le persone sensibili a tali tematiche;
b- attuare tutti quei programmi sanitari e/o sociali che investano direttamente o indirettamente gli stomizzati e gli incontinenti cercando di assicurare a loro una migliore qualità della vita;
c- svolgere opera d’informazione e sensibilizzazione con riferimento alle problematiche connesse alla disabilità, nei confronti delle varie istituzioni, degli organi d’informazione e della società.
d- formare, aggiornare e coordinare gli operatori sanitari e gli associati, promovendo iniziative idonee ai suddetti scopi;
e- mantenere rapporti con istituzioni, associazioni, gruppi, interessati a tali problematiche;
f- promuovere manifestazioni ed attività a carattere sociale, idonee ai suddetti scopi;
g- compiere tutto quanto sarà ritenuto necessario ed idoneo (ivi compreso lotterie, concorsi, ed altro) per la raccolta di fondi necessari al raggiungimento dello scopo sociale;
h- coadiuva l’apertura di ambulatori, centri assistenziali, sedi sociali che svolgano la loro attività gratuitamente per tutti gli stomizzati e gli incontinenti i portatori di malattie infiammatorie croniche bisognevoli di assistenza.
4. I Soci
Sono soci coloro che ne fanno richiesta sottoscrivendo il presente Statuto e la cui domanda di adesione, accompagnata dal versamento contestuale della quota d’iscrizione e dalla dichiarazione liberatoria per la legge sulla privacy, sia stata accolta dal consiglio direttivo. In caso di rifiuto motivato la quota verrà restituita entro sette giorni dalla data della delibera di esclusione da parte del direttivo.
I soci possono essere Ordinari, Promotori, Sostenitori, Onorari.
a- i soci ordinari sono gli stomizzati, gli incontinenti, i portatori di malattie infiammatorie croniche che intendano porsi quali soggetti volontari nei confronti di persone interessate dalle stesse patologie, anche se non soci dell’associazione, ma particolarmente bisognose d’aiuto e sostegno. Sono soci ordinari anche gli operatori sanitari;
b- i soci promotori sono coloro che attivamente si prodigano per aiutare, sostenere e collaborare attivamente alla realizzazione dei fini istituzionali dell’associazione, in conformità alle disposizioni impartite dal Consiglio direttivo;
c- i soci sostenitori sono coloro che volontariamente, in virtù delle proprie capacità morali, sensibilità e possibilità anche economiche, sostengono nei fatti il raggiungimento dei fini preposti dall’associazione. Tale qualifica di socio è riconosciuta dal direttivo;
d- i soci onorari sono nominati direttamente dal consiglio direttivo tra quanti si siano particolarmente distinti per iniziative, attività e rivendicazioni socio-umanitarie in favore degli stomizzati ed incontinenti, relativamente alle tematiche connesse alla patologia, a prescindere dall’estrazione sociale, politica e culturale a cui appartengano;
Tutti i soci, esclusi gli onorari, pagano la stessa quota sociale annuale, determinata nell’assemblea generale per l’anno successivo.
e- Tutti i soci in regola con le quote per l’anno sociale in corso, è riconosciuto il diritto di voto nelle assemblee.
f- Tutti i soci, compresi i membri del direttivo, svolgono ordinariamente attività senza alcuna retribuzione, eccetto il rimborso delle spese vive sostenute che può essere determinato dal consiglio direttivo in modo forfettario in base alla tipologia dell’attività svolta e alla sua durata o dietro presentazione di fatture, ricevute o scontrini fiscali. Per garantire un regolare ed efficiente svolgimento dell’attività sociale dell’associazione, essendo le prestazioni gratuite dei soci vincolate ad una disponibilità oraria limitata, in caso di particolare necessità il consiglio direttivo con specifica delibera fino a convocazione della successiva assemblea ordinaria annuale, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
g- Tutti i soci hanno il dovere di impegnarsi in virtù delle proprie capacità e possibilità anche economiche, in favore dell’associazione. A sua volta l’associazione è tenuta ad assicurare ai soci la regolare informazione riguardo le attività associative.
h- Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno 12 mesi;
- morte;
- espulsione dovuta ad atteggiamenti, comportamenti, dichiarazioni pubbliche contrarie ai fini statutari ed all’attività dell’associazione che verrà dichiarata con deliberazione del consiglio direttivo. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva. L’espulsione, anche in attesa di conferma da parte del collegio, non sospende né elimina l’obbligo di corresponsione della quota sociale;
I soci che si dimettono e/o sono stati espulsi non possono richiedere la restituzione delle quote annualmente versate e né pretendere alcun diritto sul patrimonio dell’associazione;
5. Organi dell’Associazione
Sono organi dell’associazione:
a- l’Assemblea generale dei soci;
b- i Delegati territoriali della Regione;
c- il Consiglio direttivo;
d- il Comitato tecnico – scientifico.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
6. Assemblea Generale dei soci
L’assemblea generale è formata dai soci ordinari, promotori, sostenitori, onorari e dai delegati territoriali. E’ il massimo organo decisionale e di coordinamento di tutte le attività associative.
L’assemblea è convocata in sessione ordinaria dal presidente almeno una volta l’anno. Essa delibera sulla relazione programmatica del presidente, approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge ogni 3 (tre) anni a maggioranza tra gli aventi diritto i componenti del consiglio direttivo, approva il regolamento interno e le eventuali modifiche al regolamento stesso su proposta del consiglio direttivo; regolamenta i delegati territoriali; stabilisce le quote sociali annuali e le modalità di riscossione. Essa è l’unico organo competente a modificare lo statuto, a trasformare lo “status” giuridico dell’associazione od a deliberarne lo scioglimento.
L’assemblea è convocata in sessione straordinaria dal presidente ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal consiglio direttivo o qualora ne sia fatta specifica e motivata richiesta da parte di almeno un terzo dei soci, i quali devono essere in regola con le quote associative.
L’assemblea è convocata mediante lettera semplice inviata a tutti i soci, ai delegati territoriali, ai componenti il consiglio direttivo, al comitato tecnico – scientifico. La convocazione va spedita almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione, l’avviso di convocazione deve indicare data luogo ed ora della prima e seconda convocazione, nonché l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.
L’assemblea è presieduta dal presidente o da un socio eletto dall’assemblea stessa.
Possono partecipare all’assemblea i cittadini sensibili a tali problematiche, ma hanno diritto di voto solamente i soci fondatori, ed i soci che hanno versato la quota sociale per l’anno in corso. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe scritte. Spetta al presidente dell’assemblea verificare la regolarità delle deleghe.
Le assemblee in prima convocazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Nelle assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano, per appello nominale oppure per scrutinio segreto, qualora i soci né facciano espressa richiesta. Le decisioni dell’assemblea sono valide se votate dalla maggioranza dei soci presenti.
7. I delegati territoriali
Vengono scelti tra i soci, essi, dopo l’elezione in assemblea generale o la nomina da parte del presidente, sentito il consiglio direttivo, rappresentano l’associazione nel territorio d’appartenenza. Per qualunque iniziativa debbono comunque fare riferimento al presidente o a chi legalmente lo sostituisce, affinché tutte le iniziative siano coordinate.
8. Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo, eletto dall’assemblea ordinaria dei soci, è costituito dal numero dei consiglieri determinato dall’assemblea generale dei soci prima delle elezioni. Comunque i consiglieri saranno di numero dispari, compreso tra cinque e undici. Nel caso di votazioni conclusesi con paritetico esito, il voto del presidente varrà il doppio. Il consiglio deve essere il più rappresentativo possibile. Il consiglio direttivo può cooptare anche osservatori tra le diverse categorie dei soci, e farli partecipare alle proprie riunioni, pur non avendo diritto di voto.
I consiglieri componenti il direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo elegge trai i propri membri il presidente, il vice-presidente ed il segretario tesoriere. Il consiglio direttivo, il comitato tecnico-scientifico sono convocati dal presidente ogni qualvolta ve né sia la necessità, e comunque in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente o dal consigliere anagraficamente più anziano. Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della meta più uno dei consiglieri in prima convocazione; e con almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione. Esso delibera validamente a maggioranza dei consiglieri presenti.
Il Consiglio direttivo presiede allo sviluppo ed all’indirizzo generale dell’associazione, stabilendo il programma di lavoro per ogni anno sociale, che andrà sottoposto all’apporovazione dell’assemblea.
Provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, predispone e sotto pone annualmente all’assemblea i bilanci consuntivi e preventivi, delibera l’espulsione in casi gravi di un socio, dandone le doverose motivazioni; nomina i membri del comitato tecnico – scientifico.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
9. Segretario-Tesoriere
Il segretario-tesoriere compila e tiene aggiornato il libro dei soci;
provvede alla corrispondenza, organizza le riunioni del consiglio direttivo e dell’assemblea, redigendone i relativi verbali; controfirma i verbali delle assemblee, sovrintende alle attività amministrative ed economiche dell’associazione.
In qualità di tesoriere è delegato dal presidente per l’amministrazione ordinaria dell’associazione, ed in particolare per la gestione dei fondi speciali, con facoltà di riscuotere somme o valori, di effettuare pagamenti autorizzati, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo.
I compiti di tesoreria sono svolti dall’istituto bancario o dall’agenzia postale presso cui l’associazione abbia aperto il proprio conto corrente o deposito.
10- Comitato tecnico-scientifico consultivo
Il comitato tecnico-scientifico è un organo di consulenza tecnico-scientifica organizzativa dell’associazione, i suoi componenti sono nominati dal consiglio direttivo, nell’ambito del comitato possono essere costituite commissioni di lavoro.
11- Patrimonio ed esercizio sociale
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a- contributi versati dagli associati come quota di iscrizione o altre forme di raccolta fondi pro poste dal consiglio direttivo,
b- contributi di privati,
c- contributi di pubbliche istituzioni od enti,
d- rimborsi derivanti da convenzioni,
e- donazioni e lasciti testamentari,
f- proventi derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali,
g- interessi sul patrimonio acquisito dall’associazione.
12- Bilancio
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio di ogni anno ed ha termine il trentuno dicembre dello stesso. L’associazione predispone regolare bilancio consuntivo e preventivo, da quali devono risultare beni, contributi e lasciti ricevuti. I bilanci sono redatti dal tesoriere, che conserva i libri contabili e li presenta al consiglio direttivo. I bilanci vengono approvati con votazione palese dalla maggioranza semplice dei soci in regola con le quote sociali da almeno due anni consecutivi, riuniti in assemblea generale entro il mese di aprile dell’esercizio successivo a quello considerato, con possibilità di slittamento a data successiva, comunque, entro il 30 giugno per comprovati motivi del direttivo.
13- Funzionamento dell’Associazione
Il funzionamento dell’associazione dovrà risultare dall’azione coordinata del consiglio direttivo, del presidente, del segretario – tesoriere, e del comitato tecnico – scientifico. I fondi a disposizione dell’associazione sono gestiti ed amministrati dal consiglio direttivo. Le rispettive entrate ed uscite sono riportate nei libri contabili regolarmente tenuti dal segretario – tesoriere dell’associazione.
14- Divieto di distribuzione utili
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto durante la vita dell’associazione, sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la distribuzione sia imposta dalla legge.
15- Estinzione dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori ed i beni saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato con scopi simili, o comunque a fini di pubblica utilità, salvo eccezioni imposte dalla legge.
16- Per quanto altro non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge del codice civile, quelle della legge 266/91 (legge quadro sul volontariato) e quelle della legge regionale sul volontariato.